Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.06.2015
1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato un provvedimento giurisdizionale o un lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, provvedono alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un SOP informatico firmato digitalmente.
2. Il SOP informatico è individuale. Per l'esecuzione di un medesimo provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva, possono essere emessi, ove necessario, più SOP informatici.
3. L'ordinatore primario di spesa, il funzionario delegato di contabilità ordinaria o il funzionario delegato di contabilità speciale, a seconda dei casi, emettono il SOP informatico, utilizzando le apposite funzionalità del SICOGE. Il commissario ad acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita.
4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati:
a) amministrazione emittente;
b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e ufficio di controllo;
c) esercizio finanziario;
d) capitolo di bilancio e piano gestionale;
e) codice del funzionario delegato, se emesso da funzionario delegato di contabilità ordinaria o di contabilità speciale;
f) numero di contabilità speciale, se emesso da funzionario delegato di contabilità speciale;
g) importo;
h) generalità complete o la denominazione del creditore nonché il relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA;
i) oggetto della spesa, riferimenti del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva nonché, secondo la normativa vigente, del CIG;
l) data emissione;
m) firma digitale;
n) modalità di estinzione e relativi elem
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