Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.06.2015
1. Il SOP informatico è inviato dall'amministrazione emittente, con flusso telematico, all'UCB o alla RTS competente, al fine dell'attivazione della fase di controllo preventivo a norma dell'art. 5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. L'ufficio di controllo, riscontrata la regolarità amministrativa e contabile del SOP informatico, provvede alla sua validazione, firmandolo digitalmente.
3. La RGS, in qualità di soggetto erogatore e responsabile del SICOGE, assicura la provenienza dei SOP informatici dalle amministrazioni emittenti e cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei relativi flussi telematici, secondo modalità che assicurano l'intangibilità e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso, nonché gli altri controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 2.
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