Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.06.2015
1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo sono versate provvisoriamente sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato all'I.GE.P.A., per consentire il rinnovo del pagamento a favore del creditore.
2. Gli uffici pagatori di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi dei SOP informatici non riscossi alla scadenza del termine indicato nella medesima lett. b). Tali importi sono versati sul conto corrente indicato al comma 1.
3. Le informazioni relative al singolo SOP informatico, il cui importo è stato accreditato sul conto corrente di cui al comma 1, sono fornite dalla Banca d'Italia con flusso telematico e rese disponibili sul SICOGE.
4. Il rinnovo del pagamento è disposto dall'I.GE.P.A. con ordine di prelevamento dal conto corrente di cui al comma 1, dietro richiesta del competente ufficio di controllo e previa rimozione delle cause che hanno impedito l'esecuzione del pagamento originario.
5. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto aperto presso la Tesoreria centrale, intestato all'I.GE.P.A., fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto. Scaduto detto termine, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 96 delle I.S.T., le somme riferite ai pagamenti non rinnovati sono versate:
a) sul conto corrente intestato all'amministrazione e di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per i pagamenti originariamente disposti dalla stessa;
b) sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati per i pagamenti originariamente dispos
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