Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24.06.2015
1. La RGS e la Banca d'Italia fissano la data di avvio della procedura di emissione dei SOP informatici di cui al presente decreto.
2. I SOP emessi prima della data di cui al comma 1 devono essere estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale periodo la Banca d'Italia non procederà al pagamento di speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e restituirà i titoli all'Amministrazione emittente.
3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, per quanto compatibili, anche alle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile per le quali vigono appositi regolamenti in materia di amministrazione e contabilità.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.