Deliberazione INVALSI 25.06.2015, n. 13
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato «Istituto», è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso è altresì parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato "SNV" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di cui assicura il coordinamento.
2. L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero".
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