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Deliberazione INVALSI 25.06.2015, n. 13

Adozione dello Statuto dell'INVALSI nel testo approvato con Deliberazione n. 5 del 13 aprile 2015 e approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro, si compone di tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge tutti i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo su richiamato. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'Istituto la convocazione del Consiglio di amministrazione.

6. Le indennità di carica del Presidente e dei componenti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri fissati dalla direttiva del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

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