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Deliberazione INVALSI 25.06.2015, n. 13

Adozione dello Statuto dell'INVALSI nel testo approvato con Deliberazione n. 5 del 13 aprile 2015 e approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 17 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la responsabilità gestionale e amministrativa dell'Istituto, assicurando le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività dell'Istituto nel perseguimento della missione e degli obiettivi dello stesso. Nel rispetto delle strategie per lo sviluppo dell'Istituto e degli indirizzi generali della gestione, deliberati dal Consiglio di amministrazione, cura l'attuazione amministrativa delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attività.

2. Il Direttore generale:

a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto;

b) indica al Presidente le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'Ente, al fine dell'elaborazione del PTA dell'Ente comprensivo del piano di fabbisogno del personale;

c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, esercitando autonomi poteri di spesa;

d) conferisce gli incarichi al responsabile dei Servizi amministrativi e tecnici attribuendo loro altresì le risorse umane, finanziarie e strumentali; conferisce gli incarichi ai responsabili delle strutture relative alla ricerca valutativa utilizzando procedure di valutazione comparativa come previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legisla

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