Deliberazione INVALSI 25.06.2015, n. 13
1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa può:
a) stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro, o con quota azionaria pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale, è richiesto inoltre il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
d) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
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