Deliberazione INVALSI 25.06.2015, n. 13
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente e i consiglieri del Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. I compensi spettanti agli organi dell'istituto sono determinati secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e durano in carica quattro anni.
4. Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il loro importo tiene conto della natura dei rispettivi incarichi. La carica di Vice Presidente non dà titolo a indennità aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di amministrazione.
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