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D.P.C.M. 26.06.2015

Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

Art. 3 - Trattamento economico e previdenziale

1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:

a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;

b. la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

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