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D.P.C.M. 26.06.2015

Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

Formula iniziale

Visto l'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il decreto di cui all'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis;

Visto l'articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la "mobilità volontaria" che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipende

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