Nota MIUR 10.06.2015, prot. n. 17162
C.C.N.L. 2006/09 - art. 59 - comparto Scuola.
L'art. 59 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto Scuola prevede, come è noto, che "Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali".
Per una serie di motivazioni di ordine sia tecnico sia amministrativo che possono ritenersi straordinarie, l'aggiornamento e quindi la pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2014/16 è avvenuto ad anno scolastico inoltrato. Per tale ragione, lo scrivente Ministero con nota prot. 8921 del 8 settembre 2014 , nel comunicare che le domande di aggiornamento del personale ATA interessato potevano essere prodotte - in modalità cartacea - entro l'8 ottobre 2014, ha previsto che nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potevano essere conferite supplenze fino all'avente titolo, ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97. Nella nota veniva precisato che le citate supplenze potevano essere attribuite, inoltre, al personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto Scuola.
A fronte della situazione sopra descritta e delle conseguenti istruzioni comunicate da questo Ministero con la citata nota prot. 8921 del 8 settembre 2014 il comportamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato è risultato difforme per quanto riguarda la richiesta di registrazione dei contratti di lavoro ad opera dei Dirigenti scolastici interessati.
Si chiede, pertanto, a codesto Ministero di diramare delle indicazioni nazionali che possano permettere, dove ciò non è avvenuto, il pagamento della supplenza nei casi in cui ri
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