Decreto MIUR 03.07.2015, prot. n. 463
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002.
3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:
1,5 punti per ogni risposta esatta;
meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n.189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero è definita dalle Università.
6. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, r
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