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Decreto MIUR 07.07.2015, prot. n. 470

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Art. 2 - Personale docente

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.

Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.

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