Decreto MIUR 20.07.2015, prot. n. 499
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi a sostenere una prova scritta su un argomento individuato dalla Commissione nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione. Il tempo a disposizione per la prova scritta è di sei ore. È consentito l'uso di codici non commentati e di raccolte di normativa scolastica, oltre che di raccolte di leggi comprensive di note e circolari e del vocabolario della lingua italiana. La valutazione della prova è effettuata in trentesimi, ed è superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 21.
2. La graduatoria dei vincitori costituisce elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie regionali di cui al concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
3. L'elenco aggiuntivo di cui al comma precedente è graduato secondo il punteggio ottenuto nella prova.
4. I soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto sono assunti, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione ovvero ai sensi del comma 92 della Legge.
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