Sentenza Corte di Cassazione 08.07.2015, n. 14226
Ici. Accertamento. Attività non commerciale. Istituto ecclesiastico. Esenzione art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Tributaria
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio MERONE - Presidente
Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere
Dott. Domenico CHINDEMI - Consigliere
Dott. Raffaele BOTTA - Cons. Rel.
Dott. Ernestino Luigi BRUSCHETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18, presso lo Studio Grez, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Macchia, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
Istituto S. Spirito delle Salesiane di Don Bosco in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2, presso l'avv. Stefano Di Meo, che, unitamente all'avv. prof. Alessandro Giovannini lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regione della Toscana (Firenze - Sezione Staccata di Livorno), Sez. 10, n. 108/10/12 del 15 giugno 2012, depositata il 12 ottobre 2012, notificata il 2 novembre 2012;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 maggio 2015 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Paolo Macchia per il Comune ricorrente e gli avv.ti Stefano Di Meo e Alessandro Giovannini per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009 relativamente ad unità immobiliari per i quali l'ente religioso, reclamava l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992.
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