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Direttiva MIUR 21.05.2015, prot. n. 306

Incarichi di presidenza - Applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 3 - Procedura di assegnazione degli incarichi di presidenza

1. Il Dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.

2. Gli aspiranti alla conferma dell'incarico devono presentare domanda, in carta semplice, all'ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 26 maggio al 25 giugno 2015. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005-2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti chiedono di essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, di cui all'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 40 del 2005.

3. Deve, altresì, essere espressamente indicata l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2014-2015, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati presso istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi chiedono di essere assegnati.

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo

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