Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. Per quanto concerne le modalità e i termini, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
2. Con riferimento all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di "associazione" dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
4. Nelle Province Autonome di Trento
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