Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122). Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione per merito (articolo 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);
c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Lombardia citata in premessa, i quali sono considerati candidati interni. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornit
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