Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso del diploma di qualifica.
3. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento.
4. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali quadriennali, attesa la peculiarità di tali corsi.
5. I candidati esterni non posson
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