Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati.
3. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.
4. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
5. Per i candidati esterni, gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l'esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'u
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