Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 12 dicembre 2014. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, di cui al precedente articolo 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo, di cui all'articolo 28.
2. I candidati esterni agli esami di Stato negli Istituti professionali possono presentare eventuali esperienze di formazione professionale o lavorative.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2015. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare
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