Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. L'ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. In particolare, sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso dei titoli, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di competenze, abilità e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di competenze, abilità e conoscenze non coincidenti con quelle del
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