Ordinanza MIUR 29.05.2015, n. 11
1. Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
2. La documentazione, relativa ai crediti formativi, pervenuta all'istituto sede di esame di regola entro il 15 maggio, ha la finalità di consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. I candidati esterni devono presentare gli eventuali crediti formativi, di regola, entro il 15 maggio 2015.
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