Circolare M.E.F. - P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica 09.03.2015, n. 1
Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.
1. Premessa
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i., introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
A tal fine istituisce il Sistema di interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione (1) e demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.
In ossequio a tali previsioni il DM 3 aprile 2013, n. 55, definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.
2. Ambito soggettivo e date di decorrenza
Come appena richiamato in premessa, tra i compiti che la legge 244/2007 demanda alla regolamentazione attuativa figura quello di individuare le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica (2). Nel dare attuazione a tale disposto il DM 3 aprile 2013, n. 55, individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.
In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l'articolo 6 del DM 55/2013 sono quelle di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) entro il 30 settembre. Questo riferimento ha indotto alcuni a ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica potesse circoscriversi alle amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT, e numerose richieste di chiarimento sono pervenute in tal senso.
Al riguardo, si deve necessariamente fare riferimento, come richiamato anche dall'articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 (3), a quanto disposto dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.