Decreto MIUR 19.03.2015, n. 182
1. Il soggetto promotore si impegna, in caso di inserimento nel Programma delle iniziative proposte, a collaborare con l'Amministrazione scolastica per l'individuazione delle eccellenze, ed è tenuto a certificare i risultati elevati conseguiti dagli studenti partecipanti e a contribuire alla successiva rilevazione degli esiti della competizione secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, anche in via telematica.
2. Il soggetto promotore è tenuto a raccogliere e documentare le informazioni salienti relative alla competizione, in particolare quelle relative a:
- numero di studenti partecipanti, per ciascun istituto scolastico e ciascuna regione;
- nominativo, istituto frequentato e relativo codice meccanografico, anno di corso e codice fiscale degli studenti utilmente classificati alla gara finale o vincitori di premio.
3. Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, sono soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio in corso d'opera o successivo da parte della Direzione, anche attraverso propri osservatori.
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