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Decreto MIUR 19.03.2015, n. 182

Modalità di accreditamento dei soggetti esterni per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze. Presentazione delle proposte da parte dei soggetti accreditati, interni ed esterni all'Amministrazione scolastica, per il riconoscimento delle competizioni nel programma nazionale di promozione delle eccellenze.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore e monitoraggio

1. Il soggetto promotore si impegna, in caso di inserimento nel Programma delle iniziative proposte, a collaborare con l'Amministrazione scolastica per l'individuazione delle eccellenze, ed è tenuto a certificare i risultati elevati conseguiti dagli studenti partecipanti e a contribuire alla successiva rilevazione degli esiti della competizione secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, anche in via telematica.

2. Il soggetto promotore è tenuto a raccogliere e documentare le informazioni salienti relative alla competizione, in particolare quelle relative a:

- numero di studenti partecipanti, per ciascun istituto scolastico e ciascuna regione;

- nominativo, istituto frequentato e relativo codice meccanografico, anno di corso e codice fiscale degli studenti utilmente classificati alla gara finale o vincitori di premio.

3. Le informazioni fornite ai fini della rilevazione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, sono soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio in corso d'opera o successivo da parte della Direzione, anche attraverso propri osservatori.

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