Decreto MIUR 19.03.2015, n. 182
1. Possono essere riconosciute, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, le competizioni proposte che presentino i requisiti di seguito elencati:
- avere carattere nazionale, salvo gli eventuali sviluppi di livello internazionale, ed essere riservate agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie; eventuali limitazioni alla partecipazione possono derivare solo dalla tipologia delle discipline interessate o da criteri legati al merito;
- riconoscere risultati elevati raggiunti dagli studenti in discipline o ambiti disciplinari attinenti agli ordinamenti degli studi secondari superiori;
- essersi già svolte per almeno due edizioni nell'ultimo quadriennio, con la partecipazione di numerosi studenti iscritti a istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e a scuole italiane all'estero, statali e paritarie, di dieci differenti regioni o nazioni;
- concludersi entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, salvo, eventualmente, lo svolgimento della fase finale di olimpiadi internazionali ufficiali;
- dare luogo ad un'unica graduatoria per i partecipanti alla fase finale, con l'attribuzione di posizioni di merito chiaramente distinguibili, fatti salvi gli eventuali casi di ex-aequo;
- garantire l'attendibilità dei risultati e la effettiva paternità delle prove o elaborati oggetto di comparazione ai fini della graduatoria finale, attraverso adeguate modalità organizzative e criteri di valutazione trasparenti;
- disporre di apposito sito internet, curato dal soggetto promotore e regolarmente aggiornato, sul quale siano rese pubbliche le principali informazioni relative all'iniziativa (contenuti e modalità di svolgimento, eventuale articolazione in fasi della competizione, modalità di iscrizione e partecipaz
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