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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 10 - Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio

1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio.

2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi della scuola o dell'ufficio di titolarità, salvo che non presenti domanda a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui al successivo articolo 20. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.

3. Il personale della scuola residente in Comune diverso dalla sede di servizio o che nel giorno delle votazioni si trovi per servizio fuori sede può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.

4. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (Allegato 1 - Parte Seconda).

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