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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 13 - Costituzione e insediamento della Commissione elettorale centrale

1. Entro il trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, la CEC, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

2. La CEC può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione stessa.

3. La CEC si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione, procedendo agli adempimenti prescritti dall'art. 17, comma 1. Delle operazioni svolte viene redatto processo verbale.

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