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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 14 - Costituzione dei Nuclei elettorali territoriali

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ufficio scolastico regionale sono costituiti i nuclei elettorali regionali, nominati dal rispettivo direttore generale e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione regionale.

2. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun ambito territoriale provinciale, sono costituiti ad opera del dirigente preposto i nuclei elettorali provinciali e sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.

3. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, devono essere costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale e/o regionale per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e per le scuole della Valle d'Aosta. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.

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