Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7
Parte Prima - Soggetti
1. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
3. La CEC e le Commissioni elettorali di istituto deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri delle commissioni non possono essere inclusi in liste di candidati.
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