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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 19 - Compiti delle commissioni elettorali di istituto

1. Le commissioni elettorali di istituto hanno il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica successivamente precisata:

- scelta del proprio presidente;

- acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;

- formazione degli elenchi degli elettori;

- esame di eventuali ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi;

- affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;

- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;

- rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;

- acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;

- nomina dei presidenti di seggio;

- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;

- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;

- comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC;

- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

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