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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 3 - Componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto, è formato da 36 componenti secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

2. Fanno parte del Consiglio:

A) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette scuole, così ripartiti:

- 1 per la scuola dell'infanzia;

- 4 per la scuola primaria;

- 4 per la scuola secondaria di primo grado;

- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.

B) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.

C) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.

D) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

E) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

F) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

3. Il

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