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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 4 - Tempi e modalità per le designazioni e le nomine

1. Nei venti giorni successivi alla data di adozione della presente ordinanza, il Ministro invia formale richiesta di procedere alle designazioni di rappresentanti in seno al Consiglio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lett. b) e d) del Decreto, alla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle associazioni rappresentative delle scuole paritarie.

2. Nelle designazioni e nelle nomine dei componenti del Consiglio deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Le designazioni devono essere fatte pervenire al Ministro entro il ventesimo giorno successivo a quello delle votazioni.

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