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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.

2. I docenti con incarico di reggenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.

3. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun ordine e grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 1.

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