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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Prima - Soggetti

Art. 9 - Personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati. Personale educativo delle scuole speciali

1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale partecipa alle elezioni della componente docente della scuola primaria nel Consiglio. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.

2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui al precedente comma partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del Consiglio.

3. Il personale educativo. e A.T.A. delle istituzioni di cui ai commi precedenti vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale ordine di scuola.

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