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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 20 - Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:

a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nella scuola nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;

b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- dirigente scolastico;

- docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che negli istituti comprensivi si deve formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per ordine e grado di scuola;

- personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 31, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.

3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più scuole statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.

4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.

5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.

6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, i

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