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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 21 - Ricorsi avverso la compilazione degli elenchi degli elettori

1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione d'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

2. La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.

3. Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i ricorsi pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nel comma 7 del precedente articolo. Essi sono rimessi all'atto del loro insediamento ai seggi elettorali i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.

4. Dell'invio dell'elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede e/o sul sito della istituzione scolastica.

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