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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 22 - Rettifiche e integrazioni degli elenchi degli elettori

1. Il personale dirigente, docente, educativo e A.T.A. eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente in un momento successivo alla formazione degli elenchi provvisori degli elettori di cui all'articolo 20 devono presentare istanza di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto che ha formato gli elenchi entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi di cui all'articolo 21, gli interessati devono presentare entro il giorno successivo a tali provvedimenti istanza di integrazione, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto, che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui era originariamente inserito.

4. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi era originariamente inserito l'elettore e al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.

5. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene alleg

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