IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 23 - Formazione delle liste dei candidati

1. Dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.

2. Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.

3. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva.

4. I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.

5. Nella composizione delle liste deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

6. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:

1) personale docente della scuola dell'infanzia;

2) personale docente della scuola primaria;

3) personale docente della scuola secondaria di primo grado;

4) personale docente della scuola secondaria di secondo grado;

5) personale dirigente;

6) personale A.T.A.;

7) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca;

8) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena;

9) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d'Aosta.

7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.

8. I candidati sono

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.