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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 24 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

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