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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 25 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, nelle quali non c'è distinzione tra le varie componenti.

2. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della CEC dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

3. I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

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