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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 28 - Rappresentanti di lista

1. Il presentatore di ciascuna lista comunica immediatamente al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti - o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto - in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale.

2. I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

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