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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 29 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

3. Entro tale data sono consentiti:

a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;

b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.

4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.

5. Le riunioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni scuola, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

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