IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 31 - Modalità delle votazioni

1. In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati con la sede centrale. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.

2. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.

3. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

4. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale (Allegato 1, Parte seconda - Operazioni di votazione: 3. Fatti notevoli intervenuti).

5. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta annotazione nel verbale (Allegato 1, come specificato nel comma 4).

6. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne sigillate quante sono le componenti da eleggere.

7. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.

8. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente del seggio elettorale.

9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.