Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7
Parte Seconda - Procedura elettorale
1. Il nucleo elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali d'istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive, a sua volta determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza. Viene, a tal fine, predisposto un verbale (Allegato 7) contenente le tabelle riassuntive in cui sono riportate per componente elettiva, ove prevista, le cifre elettorali di lista e le cifre individuali di ciascun candidato di tutti i seggi operanti nella provincia. Una copia del verbale è inviata, per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", al nucleo elettorale regionale entro sei giorni dal ricevimento del materiale. Il nucleo elettorale consegna immediatamente all'ufficio competente un plico sigillato contenente l'originale del verbale e tutto il materiale elettorale ai fini della debita conservazione.
2. Ricevuti i dati elettorali parziali elaborati da parte di tutti i nuclei elettorali provinciali, il nucleo elettorale regionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito di competenza secondo quanto precisato nel precedente comma. Predispone un verbale (Allegato 8) con le tabelle riassuntive che invia, per PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti", da commissione elettorale centrale entro sei giorni dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali provinciali. Il nuc
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