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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 34 - Attribuzione dei posti

1. Le procedure per l'attribuzione dei posti spettano alla CEC.

2. La CEC determina complessivamente, per ogni componente elettiva, ove prevista, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dei dati trasmessi dai nuclei elettorali regionali.

3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente elettiva. Fra i quozienti così ottenuti, si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio (Vedi fig. 1).

4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

6. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel

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