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Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7

Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Parte Seconda - Procedura elettorale

Art. 35 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la CEC procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali regionali.

2. La comunicazione della proclamazione ai candidati eletti va data immediatamente mediante affissione del relativo elenco nell'albo del Ministero e mediante pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale del Ministero, nella sezione "In evidenza".

3. La CEC provvede a inviare, tramite PEC con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti ai nuclei elettorali regionali per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto ai fini dell'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

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