Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7
Parte Seconda - Procedura elettorale
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla CEC avverso i risultati delle elezioni entro tre giorni dalla comunicazione e/o pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi sono decisi entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. I componenti della CEC, in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, i rappresentanti di lista presenti presso la commissione elettorale centrale e i candidati hanno diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai verbali e agli atti relativi alla procedura elettorale descritta nei precedenti articoli.
4. In caso di accoglimento, le elezioni devono essere ripetute presso i seggi oggetto di ricorso entro tre giorni dalla decisione e i termini dei relativi adempimenti sono dimezzati di un giorno rispetto a quelli stabiliti nelle norme precedenti.
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