Ordinanza MIUR 09.03.2015, n. 7
Parte Seconda - Procedura elettorale
1. Il Consiglio svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine deve essere ricostituito. Può funzionare, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, secondo quanto previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.
2. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti.
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